Il Governo ha impugnato davanti alla Corte Costituzionale la Legge regionale della Calabria sul calendario venatorio 2010/11, dando ascolto alle ragioni dell’Europa e della tutela degli animali selvatici.
Le Associazioni WWF, Lipu, Legambiente, Lav, Enpa sono soddisfatte della risposta responsabile data dal Governo, pur dovendo registrare che il provvedimento arriva a stagione di caccia ormai conclusa e quindi in questi mesi in Calabria sono stati illegalmente uccisi migliaia di animali con danni irreversibili per l’ecosistema.
Le associazioni hanno quindi richiesto che la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome si attivi subito al fine di evitare per la prossima stagione venatoria qualsiasi atto lesivo dei diritti della fauna e dei cittadini.
Le Associazioni WWF, Lipu, Legambiente, Lav, Enpa, che avevano chiesto al Consiglio dei Ministri di impugnare l’art. 50 della legge della Regione Calabria n. 34 del 19 dicembre 2010 “Stagione venatoria, giornata di caccia, legge regionale n. 9/1996”, avevano sottolineato nella richiesta al Governo come “la frequenza con cui tale deprecabile ed illegittimo comportamento delle Regioni si ripete rende necessaria l’adozione di una opportuna e rapida iniziativa del Governo, con l’impugnazione della norma di cui sopra dinanzi alla Corte Costituzionale”.
Siamo di fronte ad una sistematica ed arrogante violazione da parte delle Regioni italiane – del nord e del sud, e di tutte le appartenenze politiche- delle regole Europee per la tutela della fauna selvatica e della biodiversità.
Nell’ultima stagione venatoria, appena conclusa, il Governo ha già dovuto impugnare altre 4 leggi regionali sull’attività venatoria (di Liguria , Lombardia, Abruzzo e Toscana ) perché clamorosamente non rispondenti ai parametri della legge nazionale sulla caccia, delle leggi europee e delle sentenze della Corte Costituzionale.
Il caso della Regione Calabria è particolarmente grave ed eclatante: la Regione aveva emanato un calendario venatorio illegittimo, sospeso dal Tar (su ricorso di numerose associazioni ambientaliste ed animaliste ), perché non rispondente all’art. 42 della “legge comunitaria” che stabilisce una più attenta tutela della fauna selvatica, e il divieto di caccia in alcuni periodi delicati (nidificazione, riproduzione e dipendenza, ritorno ai luoghi di nidificazione ) .
La Regione Calabria ha poi approvato, dopo l’ordinanza del TAR del 5 novembre che sospendeva la caccia, un secondo calendario in linea con le norme. Poi il 23 dicembre ha di nuovo modificato il calendario venatorio, approvandone uno sostanzialmente uguale a quello che il giudice aveva ritenuto non conforme alle norme europee ed annullando di fatto quello scaturito dall’ordinanza del giudice. Come se non bastasse l’art.50, nella legge la modifica è stata fatta con un articolo inserito nella legge finanziaria regionale, impedendo così anche la possibilità di ricorrere nuovamente alla giustizia amministrativa.